ecobonus 110 per cento
SPECIALIZZATI NEGLI INCENTIVI IN VIGORE

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI FABBRICATI

Un caso vero Superbonus 110

Caso reale Ecobonus 110
SERVIZIO TECNICO

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI FABBRICATI

Cosa possiamo fare per te

 

Lo Staff dello Studio Tecnico Fezzardi è specializzato nel nel svolgere lavori di riqualificazione energetica. L’aiuto che riserviamo al committente è anche nella fase di richiesta autorizzazioni e permessi per avviare i lavori, l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) e la comunicazione con l’ENEA per favorire la richiesta alle detrazioni per risparmio energetico secondo le leggi in vigore.

Superbonus 110%  dopo il D. L. 18 Novembre 2022 n. 176

Il Decreto “Aiuti Quater” in Gazzetta ufficiale stabilisce che il Superbonus cambi in modo importante.

Il Superbonus (art. 119, D.L. n. 34/2020) è stato modificato dal Decreto Legge del 18 Novembre 2022 n. 176, “Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza”.

Le novità più rilevanti sono presenti nell’Articolo n.9 e sono:

la percentuale di detrazione del Superbonus diventa:

      • 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022,
      • 90% per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023,
      • 70% per quelle sostenute nell’anno 2024 e
      • 65% per quelle sostenute nell’anno 2025.
      • La detrazione è riferita agli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche e dalle ONLUS, APS e OdV, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione.

     

      • Slitta dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023 il termine ultimo per completare i lavori relativi agli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati; per i lavori su unità unifamiliari, ai fini della detrazione occorre essere proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento.

     

      • Per tutti i lavori in corso e per chi è in possesso di CILA alla data del 25 novembre 2022 (in caso di interventi su edifici condominiali, la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori deve essere adottata in data antecedente al 25 novembre 2022) continuerà a valere lo sconto massimo del 110%; lo stesso dicasi per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data del 25 novembre 2022, risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

     

      • La percentuale del 110% viene confermata per la ricostruzione delle abitazioni che ricadono all’interno del cratere sismico. Viene mantenuta l’agevolazione massima al 110%, per gli interventi realizzati dalle ONLUS sulle strutture sociosanitarie, fino al 2025.

     

      • Gli interventi rientranti nel Superbonus, i crediti d’imposta corrispondenti alla cessione del credito o allo sconto in fattura relativi a comunicazioni inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell’originaria rateazione prevista per i predetti crediti, previo invio di una comunicazione all’Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.

     

    • A partire dal 1° gennaio 2023, per gli interventi avviati su unità immobiliari dalle persone fisiche, la detrazione spetta nella misura del 90% anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento, non superiore a 15.000 euro. Per il calcolo di tale reddito di riferimento occorre sommare i redditi complessivi, dell’anno precedente quello in cui si sostiene la spesa, del richiedente e, se presenti nel nucleo familiare, del coniuge (o convivente o unito civilmente) e dei familiari fiscalmente a carico. L’importo così ottenuto va diviso per un coefficiente che è pari a 1 se c’è solo il richiedente. Se c’è anche il coniuge/convivente/unito civilmente, al coefficiente si aggiunge 1; se c’è un familiare a carico si aggiunge 0,5; con due familiari si aggiunge 1; con tre o più familiari si aggiunge 2.

 

Vedi testo allegato Gazzetta Ufficiale (GU n.270 del 18-11-2022)

Cosa possiamo fare per te

 

Studio Tecnico Fezzardi è pronto a realizzare interventi di riqualificazione energetica di immobili privati per favorire la richiesta di detrazioni per il risparmio energetico secondo le leggi in vigore aggiornate.

Per ulteriori informazioni tel. +39 (030) 9130730

Modulo - ECOBONUS 110
infografica ECOBONUS terza versione

L’Ecobonus 110% o Superbonus 110% come si presentava 1 anno fa.

L’Ecobonus 110% o Superbonus è un pacchetto di detrazioni fiscali per specifici lavori di riqualificazione energetica (anche detto efficientamento energetico) e riduzione del rischio sismico di edifici esistenti. E’ una grande opportunità contenuta nel Decreto Legislativo “Rilancia Italia” del 14 Maggio 2020, trasformato in legge il 17 Luglio 2020.

 

Cosa tratta, visto che c’è ancora in vigore l’Ecobonus al 50% e al 65% per le ristrutturazioni edili e l’efficientamento energetico? L’Ecobonus 110% va oltre, è un credito d’imposta (ripartita in 5 anni) per una serie di lavori su un edificio, che verranno svolti dal 1 Luglio 2020 al 30 Giugno 2022. Solo per l’IACP/soggetti assimilati, la detrazione è applicabile anche per interventi effettuati fino al 30 Giugno 2023, però con delle limitazioni.

Chi aveva diritto alle agevolazioni

 

Hanno diritto alle agevolazioni condomìni e prime case adibite ad abitazioni principali, in uso come abitazione principale. I beneficiari risultano essere:

  • condòmini
  • persone fisiche (escluso professionisti e attività d’impresa)
  • Istituti Autonomi Case Popolari (IACP)
  • Cooperative di abitazione a proprietà indivisa
  • ONLUS, ODV, APS
  • Associazioni e società sportive dilettantistiche (limitatamente agli immobili adibiti a spogliatoi).

Quali erano gli interventi agevolati

 

I lavori di riqualificazione energetica prevedono impianti per:

 

1) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie: in altre parole il cappotto termico e la coibentazione del tetto (…) La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo della spesa non superiore a:

  • € 50.000 per gli edifici unifamiliari e per le unità immobiliari parte di un edificio plurifamiliare (…)
  • € 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio (da 2 a 8 unità)
  • € 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio oltre le 8 unità.

 

2) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con:

  •  impianti centralizzati per il riscaldamento / raffrescamento / fornitura di acqua calda sanitaria
  • caldaie a condensazione
  • impianti a pompa di calore (inclusi impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di
  • impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo
  • impianti di micro-cogenerazione o a collettori solari
  • allaccio a sistemi di teleriscaldamento (…)

 

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo della spesa in base alla tipologia d’abitazione e non superiore a:

– € 20.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio (fino ad 8 unità)

– € 15.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ( oltre 8 unità)

Possono essere ricomprese anche le spese sostenute per lo smaltimento e la bonifica dell’impianto sostituito.

 

3) interventi sugli edifici unifamiliari ovvero su unità immobiliari facenti parte di un edificio plurifamiliare

funzionalmente indipendenti (esempio le case a schiera) per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con:

  • impianti per il riscaldamento / raffrescamento / fornitura di acqua calda sanitaria
  • caldaie a condensazione
  • impianti a pompa di calore (…)
  • impianti di micro-cogenerazione o a collettori solari
  • caldaie a biomassa (…)
  • allaccio a sistemi di teleriscaldamento (…).

 

Ai fini dell’accesso alla detrazione nella maggior misura del 110% devono rispettare i REQUISITI MINIMI fissati dai Decreti e nel loro complesso assicurare il miglioramento di 2 classi energetiche dell’edificio o unità immobiliari in edifici plurifamiliari o, se non è possibile il conseguimento della classe energetica più alta. (…) Vedi anche la nota sugli edifici sottoposti a vincoli.

Con riferimento alla tipologia di interventi, va infine evidenziato che in sede di conversione sono stati ricompresi tra gli interventi agevolabili anche quelli di ristrutturazione che prevedono la demolizione e ricostruzione dell’edificio, con i quali si conseguono i requisiti minimi in termini energetici necessari per poter fruire della detrazione del 110% sopra elencati. In tal caso i limiti di spesa sono quelli stabiliti dai commi 1 e 2 dell’art. 119 (€ 50.000 / 40.000 / 30.000 / 20.000/ 15.000 in base al tipo di intervento ed edificio).

 

4) interventi di riduzione del rischio sismico per spese sostenute dal 01/07/2020 al 31/12/2021 che comprendono anche la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad uno degli interventi antisismici. Anche per premi Assicurativi inerenti il rischio di eventi calamitosi sulle unità abitative sono previste detrazioni. (…)

 

5) interventi con detrazione al 110%, solo se contestuali agli interventi di riqualificazione energetica, per spese di installazione impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo energia e “colonnine di ricarica” veicoli elettrici. Per questi interventi è previsto un ammontare massimo di spesa pari a € 48.000 e comunque nel limite di spesa di € 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico (…).

È importante che gli interventi di riqualificazione energetica vengano risolti con materiali e articoli che portino il miglioramento di due classi energetiche in base all’attestato di prestazione energetica (APE).

Tutti gli interventi, al fine dell’accesso alla detrazione del Bonus 110% devono rispettare i requisiti minimi fissati dai Decreti previsti dal comma 3-ter dell’Art. 14.

Com’era il recupero  della spesa

 

Per tutti gli interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico ci sono tre vie per utilizzare il credito fiscale:

1) utilizzare in proprio il Bonus del beneficiario/contribuente dei lavori (si può dividere il bonus fiscale in cinque rate annuali di pari importo da utilizzare in compensazione per la dichiarazione dei redditi)

2) cedere il Bonus all’impresa che effettua i lavori (il cosiddetto sconto in fattura, che a sua volta potrà utilizzarlo in compensazione o cederlo ai fornitori)

3) cedere il Bonus ad una Banca o altro intermediario finanziario, che avrà il compito di recuperare il credito, compreso ovviamente, il 10% in più del totale.