Lo Staff dello Studio Tecnico Fezzardi è specializzato nel nel svolgere lavori di riqualificazione energetica. L’aiuto che riserviamo al committente è anche nella fase di richiesta autorizzazioni e permessi per avviare i lavori, l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) e la comunicazione con l’ENEA per favorire la richiesta alle detrazioni per risparmio energetico secondo le leggi in vigore.
Il Decreto “Aiuti Quater” in Gazzetta ufficiale stabilisce che il Superbonus cambi in modo importante.
Il Superbonus (art. 119, D.L. n. 34/2020) è stato modificato dal Decreto Legge del 18 Novembre 2022 n. 176, “Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza”.
Le novità più rilevanti sono presenti nell’Articolo n.9 e sono:
la percentuale di detrazione del Superbonus diventa:
Vedi testo allegato Gazzetta Ufficiale (GU n.270 del 18-11-2022)
Studio Tecnico Fezzardi è pronto a realizzare interventi di riqualificazione energetica di immobili privati per favorire la richiesta di detrazioni per il risparmio energetico secondo le leggi in vigore aggiornate.
Per ulteriori informazioni tel. +39 (030) 9130730
L’Ecobonus 110% o Superbonus è un pacchetto di detrazioni fiscali per specifici lavori di riqualificazione energetica (anche detto efficientamento energetico) e riduzione del rischio sismico di edifici esistenti. E’ una grande opportunità contenuta nel Decreto Legislativo “Rilancia Italia” del 14 Maggio 2020, trasformato in legge il 17 Luglio 2020.
Cosa tratta, visto che c’è ancora in vigore l’Ecobonus al 50% e al 65% per le ristrutturazioni edili e l’efficientamento energetico? L’Ecobonus 110% va oltre, è un credito d’imposta (ripartita in 5 anni) per una serie di lavori su un edificio, che verranno svolti dal 1 Luglio 2020 al 30 Giugno 2022. Solo per l’IACP/soggetti assimilati, la detrazione è applicabile anche per interventi effettuati fino al 30 Giugno 2023, però con delle limitazioni.
Hanno diritto alle agevolazioni condomìni e prime case adibite ad abitazioni principali, in uso come abitazione principale. I beneficiari risultano essere:
I lavori di riqualificazione energetica prevedono impianti per:
1) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie: in altre parole il cappotto termico e la coibentazione del tetto (…) La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo della spesa non superiore a:
2) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con:
La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo della spesa in base alla tipologia d’abitazione e non superiore a:
– € 20.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio (fino ad 8 unità)
– € 15.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ( oltre 8 unità)
Possono essere ricomprese anche le spese sostenute per lo smaltimento e la bonifica dell’impianto sostituito.
3) interventi sugli edifici unifamiliari ovvero su unità immobiliari facenti parte di un edificio plurifamiliare
funzionalmente indipendenti (esempio le case a schiera) per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con:
Ai fini dell’accesso alla detrazione nella maggior misura del 110% devono rispettare i REQUISITI MINIMI fissati dai Decreti e nel loro complesso assicurare il miglioramento di 2 classi energetiche dell’edificio o unità immobiliari in edifici plurifamiliari o, se non è possibile il conseguimento della classe energetica più alta. (…) Vedi anche la nota sugli edifici sottoposti a vincoli.
Con riferimento alla tipologia di interventi, va infine evidenziato che in sede di conversione sono stati ricompresi tra gli interventi agevolabili anche quelli di ristrutturazione che prevedono la demolizione e ricostruzione dell’edificio, con i quali si conseguono i requisiti minimi in termini energetici necessari per poter fruire della detrazione del 110% sopra elencati. In tal caso i limiti di spesa sono quelli stabiliti dai commi 1 e 2 dell’art. 119 (€ 50.000 / 40.000 / 30.000 / 20.000/ 15.000 in base al tipo di intervento ed edificio).
4) interventi di riduzione del rischio sismico per spese sostenute dal 01/07/2020 al 31/12/2021 che comprendono anche la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad uno degli interventi antisismici. Anche per premi Assicurativi inerenti il rischio di eventi calamitosi sulle unità abitative sono previste detrazioni. (…)
5) interventi con detrazione al 110%, solo se contestuali agli interventi di riqualificazione energetica, per spese di installazione impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo energia e “colonnine di ricarica” veicoli elettrici. Per questi interventi è previsto un ammontare massimo di spesa pari a € 48.000 e comunque nel limite di spesa di € 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico (…).
È importante che gli interventi di riqualificazione energetica vengano risolti con materiali e articoli che portino il miglioramento di due classi energetiche in base all’attestato di prestazione energetica (APE).
Tutti gli interventi, al fine dell’accesso alla detrazione del Bonus 110% devono rispettare i requisiti minimi fissati dai Decreti previsti dal comma 3-ter dell’Art. 14.
Per tutti gli interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico ci sono tre vie per utilizzare il credito fiscale:
1) utilizzare in proprio il Bonus del beneficiario/contribuente dei lavori (si può dividere il bonus fiscale in cinque rate annuali di pari importo da utilizzare in compensazione per la dichiarazione dei redditi)
2) cedere il Bonus all’impresa che effettua i lavori (il cosiddetto sconto in fattura, che a sua volta potrà utilizzarlo in compensazione o cederlo ai fornitori)
3) cedere il Bonus ad una Banca o altro intermediario finanziario, che avrà il compito di recuperare il credito, compreso ovviamente, il 10% in più del totale.